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Pubblicato: Domenica, 27 Gennaio 2019

D.L Semplificazioni e Legge di Bilancio: tutte le modifiche al Codice

Il D.L. Semplificazioni (D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, G.U. 14 dicembre 2018, n. 290) e la Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2018 n. 145, G.U. 31 dicembre 2018) hanno apportato diverse modifiche e deroghe al Codice.

Proviamo a riepilogarle sinteticamente

Innalzamento della soglia per non incorrere al MEPA

L’art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 è stato così modificato: “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione …… Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a  5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.”

Per i beni e i servizi è stata innalzata da € 1.000 a € 5.000 la soglia che impone l’obbligo di ricorrere al MEPA.

C’è stato un allineamento con quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 che prevede la possibilità – entro tale soglia – di procedere all’affidamento con verifiche semplificate sull’affidatario. Ne deriva che nell’ambito della soglia dei 5.000 euro, la stazione appaltante potrà procedere ad affidamenti senza ricorrere al MEPA, con determina a contrarre semplificata, anche sotto il profilo della motivazione, e verificando che l’affidatario abbia il DURC regolare, che non abbia particolari segnalazioni sul Casellario dell’ANAC e che abbia rilasciato una autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 2000 relativa alla mancanza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Affidamenti di lavori

La Legge di Bilancio 2019 ha previsto l’innalzamento della soglia per l’affidamento “diretto” per importi pari o superiori ad € 40.000 ed inferiori ad € 150.000  “previa consultazione di almeno 3 operatori economici” nonché l’innalzamento della soglia della procedura negoziata con almeno dieci operatori economici, per importi pari o superiori a 150.000 e inferiori a 350.000 euro.

Tale innalzamento riguarda solo il 2019 trattandosi di espressa “deroga all’art. 36, comma 2” del Codice. Restano comunque  inalterato l’obbligo di rispettare i “principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42” nonché il “principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”.

Sicurezza di: scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale

Ai sensi dell’art. 1, comma 107 e seguenti (legge di Bilancio 2019) è stato disposto che “Per l’anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. […]”; Art. 1, comma 108 “Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Modifiche all’articolo 80 del Codice

Il D.L. “Semplificazioni”  ha modificato l’articolo 80, comma 5, lettera c) del Codice in tema di illeciti professionali.

In particolare, il comma 5 prevedeva che “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 5 qualora: … c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;”.

Nella nuova versione la lettera c) è stata totalmente sostituita e sono state inserite le lettere c-bis) e c-ter). Ecco il nuovo testo:

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa”.

Saggio degli interessi per ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali

Con Comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze in data 22 gennaio, 2019, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 192/2012 è stato fissato il tasso di interesse per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2019, allo 0 per cento.

Roma capitale: protocollo d’intesa con il MIT

In data 11 gennaio 2019 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Comune di Roma e il Provveditorato alle Opere pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna del MIT.

Con la firma dell’accordo, quest’ultimo viene delegato nelle funzioni di stazione appaltante e centrale di committenza per Roma Capitale, così da accelerare l’avvio di lavori importantissimi e inderogabili ed evitare le lungaggini amministrative e burocratiche che da troppi anni hanno, di fatto, bloccato la Capitale.

Il gruppo di lavoro coinvolto dal Provveditorato gestirà integralmente la realizzazione delle opere, dalla progettazione alla direzione lavori fino alla consegna degli interventi realizzati.

La c.d. legge “spazzacorrotti” in gazzetta

All’esito di un iter approvativo travagliato e complesso, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 16 gennaio 2019, la legge anticorruzione intitolata “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.

Trattasi di previsioni finalizzate ad inasprire le pene principali e accessorie per i reati di corruzione, rendere più efficaci le indagini preliminari e restringere l’accesso dei condannati ai benefici carcerari.

È stata prevista la c.d. “Daspo per i corrotti”, cioè sono aumentate le pene accessorie in caso di condanna per reati contro la PA, rendendo permanenti l’incapacità di contrattare con la Pubblica amministrazione e l’interdizione dai pubblici uffici, in caso di condanna superiore a due anni di reclusione.

È prevista una causa di non punibilità per chi collabora con la giustizia, purché vi sia la confessione spontanea da parte dell’interessato prima di aver notizia delle indagini a proprio carico e comunque entro quattro mesi dalla commissione del reato.

Sono state introdotte, inoltre, delle misure per potenziare il contrasto alla corruzione, anche, sul fronte delle indagini penali, estendendo la disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati contro la PA, il c.d. “agente sotto copertura”; nei procedimenti per reati contro la PA sarà consentito l’utilizzo delle intercettazioni, anche mediante dispositivi elettronici portatili, come i cd. trojan.

Una delle questioni più controverse è stata quella della prescrizione, poiché, a partire dal 2020, non soltanto per i reati di corruzione, non verrà più applicata dopo la sentenza di primo grado.

 Il nuovo quadro normativo si sofferma anche sulla trasparenza dei partiti, movimenti politici e fondazioni politiche, stabilendo che i partiti, movimenti politici, le liste e candidati sindaci che partecipano alle elezioni nei comuni, con più di 15.000 abitanti, dovranno annotare in un apposito registro, entro il mese successivo, ogni contributo ricevuto, l’identità dell'erogante, l’entità del contributo o il valore della prestazione o di altra forma di sostegno e la data dell’erogazione.