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Pubblicato: Mercoledì, 29 Luglio 2020

ANAC: equipollenza tra firma digitale e firma autografa

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 65, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 82/2005, non costituisce motivo di esclusione la presentazione della manifestazione di interesse e delle dichiarazioni richieste dalla lex specialis con sottoscrizione avente effetti equipollenti alla firma digitale, come la sottoscrizione autografa corredata da documento di identità del dichiarante (fattispecie relativa alla presentazione di dichiarazioni con firma autografa anziché con firma digitale richiesta nell’avviso pubblico). In questo caso, infatti, la funzione della sottoscrizione di rendere riferibile l’atto al suo autore e di fargli assumere le responsabilità connesse a quanto dichiarato è stata assolta (ANAC Delibera n. 588 dell’8 luglio 2020).

ANAC: appalti misti, qualificazione e subappalto

L’operatore economico che partecipa alla gara per l’affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal Codice per ciascuna prestazione prevista nel contratto. Ciò non comporta, tuttavia, un divieto assoluto di ricorso al subappalto: dal combinato disposto degli artt. 28 e 105 del Codice, si deve ritenere che nei contratti misti sia consentito il ricorso al subappalto facoltativo; inoltre, non sembra potersi escludere che, in relazione a ciascuna categoria di prestazione oggetto dell’affidamento, il concorrente possa ricorrere al cd. subappalto qualificante, purché risulti in possesso dei requisiti atti a garantire lo svolgimento in proprio della percentuale di prestazione che, ex lege, per i lavori o, secondo la specifica disciplina di gara per le forniture e i servizi, non è subappaltabile (Deliberazione A.N.AC. 27 maggio 2020 n. 462).

ANAC: discrezionalità della Stazione appaltante nella individuazione dei requisiti di gara

In generale, sul possesso dei requisiti di partecipazione, giova ricordare come la giurisprudenza abbia affermato che la  stazione appaltante, nel definire i requisiti tecnici e professionali dei  concorrenti, vanta un margine di discrezionalità tale da consentirgli di  definire criteri ulteriori e più stringenti rispetto a quelli normativamente  previsti, con il rispetto del limite della proporzionalità e della  ragionevolezza, oltre che della pertinenza e congruità dei requisiti prescelti  in relazione alle caratteristiche dello specifico oggetto di gara (circa la  rilevanza del “vaglio in concreto” di tali presupposti cfr. delibera Anac n. 99 del 10 giugno 2015). E  ancora, l’Autorità, nella delibera  n. 830 del 27 luglio 2017, ha stabilito che «I bandi di gara possono prevedere requisiti di capacità particolarmente  rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie  del settore e parametrati all’oggetto complessivo del contratto di appalto,  giacché rientra nella discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice la  possibilità di fissare  requisiti di  partecipazione ad una singola gara anche molto rigorosi e superiori a quelli  previsti dalla legge» (Delibera n. 393 del 29 aprile 2020).