Decreto correttivo: scompare l’elenco delle categorie SIOS e quello delle categorie a qualificazione obbligatoria

di Arrigo Varlaro Sinisi [1]

Non più tardi di un mese fa, sulle pagine di questa Rivista[2] evidenziavamo come lo schema di Decreto correttivo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 ottobre 2024, lasciasse immutata la questione della individuazione delle categorie SIOS e di quelle a qualificazione obbligatoria. Individuazione che, ad avviso della Commissione incaricata di redigere lo schema di decreto correttivo, doveva intendersi ancora effettuata ad opera dell’art. 12 del D.L. n.47/2014, convertito con la legge n. 80/2014, trattandosi di una norma mai abrogata[3].

E proprio sulla perdurante vigenza di tale norma e, quindi, sulla corretta individuazione di quali fossero le categorie a qualificazione obbligatoria, la giurisprudenza, all’indomani dell’entrata in vigore del Codice del 2023,  si è pronunciata in modo tutt’altro che univoco (al riguardo, si rinvia alla giurisprudenza richiamata nel contributo di approfondimento sopra menzionato).

Ebbene, il testo del Decreto correttivo pubblicato nella gazzetta Ufficiale il 31 dicembre, in vigore dal primo gennaio 2025, all’art.71 (modificato rispetto alla versione del Decreto correttivo approvata dal Consiglio dei Ministri nel mese di ottobre), ha integrato l’art. 226 del Codice dei Contratti pubblici, inserendo il comma 3 bis, il quale prevede che dal 1° gennaio 2025 (data di entrata in vigore del Decreto correttivo) è abrogato l’art. 12 del D.L. n. 70/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 80/2014.

In virtù di tale abrogazione, oggi è possibile affermare che per il nostro Ordinamento (leggasi, Codice dei contratti pubblici) tutte le categorie dei lavori sono a qualificazione obbligatoria e, ad eccezione della sola categoria prevalente, tutte le altre categorie sono integralmente subappaltabili.

Per quel che concerne il possesso dei requisiti occorrenti ai fini della partecipazione alla gara, resta fermo quanto previsto all’art. 30 comma 1 dell’all. II.12 al Codice, in virtù del quale il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per quel che concerne l’individuazione delle categorie SIOS negli atti di gara, resta altresì fermo quanto previsto all’art. 31 comma 3 dell’all. I.7 al Codice, secondo il quale le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo, in sede di progetto esecutivo, vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare la categoria prevalente e le categorie scorporabili; nell’ambito di queste ultime vanno poi individuate le cosiddette categorie super specialistiche (SIOS).

Alla luce delle novità introdotte dal Decreto correttivo, spetterà al progettista, d’intesa con la stazione appaltante, individuare eventuali categorie SIOS, relativamente alle quali la stazione appaltante potrebbe prevedere negli atti di gara talune limitazioni ai fini del subappalto (art. 119 comma 2 terzo periodo) o dell’avvalimento (art. 104 comma 1).


[1]          Pubblicato in www.appaltiecontratti.it del 13 gennaio 2025.

[2] Decreto Correttivo, tra l’incompiuto subappalto e le misteriose categorie a qualificazione obbligatoria, in www.appaltiecontratti.it del 16 dicembre 2024.

[3] In tal senso, si veda la relazione di accompagnamento alla bozza di decreto correttivo, laddove nel commento sub art. 119, si legge “La questione dell’ammissibilità del subappalto per l’esecuzione dei lavori riguardanti le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria – attualmente desumibile dalla perdurante vigenza dell’art. 12, comma 14, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 – attiene alla qualificazione degli operatori economici, di cui, in particolare, all’art. 100”.